L’ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” subentra a titolo universale nelle società Equitalia

L’ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia

Il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1, prevede che: “A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione…..

Il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 2, dispone che: “dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle Entrate di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3″.

Il comma 3, espressamente richiamato dalla precedente disposizione normativa, recita: “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle Entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo 1, capo 2 e al titolo 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”.

Sul piano processuale alla nuova società appare correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.

Tale effetto rimanda alla successione ex lege nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c..

In base all’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma abbia concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell’economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. n. 3116-06 o sez. un. n. 6774-03 e con riferimento al trasferimento di funzioni dalle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a v. Cass. 7318/2014), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., ma a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate. Nella specie vi è stata una successione nell’universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, con trasferimento dei rapporti pendenti (art. 111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge.

Pertanto i processi che vedono come contrddittore Equitalia possono conseguentemente proseguire.

Cass. civ. Sez. V, dell’8 giugno 2018, n. 15003/18

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